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Sez. 1, Sentenza n. 965 del 27/03/1972 (Rv. 357251 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE MANSIONI - IRRILEVANZA - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA ILLECITO ED INCOMBENZE DEL DIPENDENTE - SUFFICIENZA. *
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357251-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE MANSIONI - IRRILEVANZA - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA ILLECITO ED INCOMBENZE DEL DIPENDENTE - SUFFICIENZA. *

Perche sia configurabile la responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti, prevista dall'art 2049, cod civ, e sufficiente che sussista un nesso di occasionalita necessaria tra il rapporto che lega l'autore dell'illecito all'imprenditore e l'illecito stesso, nel senso che le incombenze esplicate dal dipendente abbiano agevolato o reso possibile il fatto illecito e la produzione dell'evento, anche se il dipendente stesso abbia agito oltre i limiti delle sue mansioni. (conf3189'69, mass n 343178; 3137'68, mass n 336036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)