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Sez. L, Sentenza n. 3970 del 21/04/1999 (Rv. 525590 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Attraversamento di strada urbana per prendere un autobus di linea alla fine del turno di lavoro - Aggravamento del rischio generico - Sussistenza - Indennizzabilità.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525590-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Quando l'attività strumentale e preparatoria, anteriore o successiva alla vera e propria prestazione lavorativa - e quindi anche l'attività di spostamento tra abitazione e luogo di lavoro - sia obbligata, il rischio generico della strada può diventare rischio specifico di lavoro ove a quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante, per il quale l'infortunio su strada viene a trovarsi in connessione con gli obblighi lavorativi (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito la quale, nel caso di investimento del lavoratore che attraversava una strada urbana per recarsi a prendere l'autobus di linea, aveva ravvisato l'elemento specificante il nesso di occasionalità tra lavoro e infortunio nei tempi ristretti per l'utilizzazione del mezzo pubblico e nella verosimile compromissione delle condizioni psicofisiche riconducibili al lungo turno di lavoro ultimato poco prima).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)