diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 455 del 19/01/1998 (Rv. 511730 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Presupposti - Utilizzazione di mezzi di trasporto - Aggravamento del rischio generico - Condizioni - Mezzo di trasporto pubblico - Impiego necessario per il tragitto residenza posto di lavoro - Coinvolgimento del lavoratore in incidente stradale - Infortunio indennizzabile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511730-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

L'infortunio "in itinere" è indennizzabile quale infortunio sul lavoro nei limiti in cui tra l'esposizione al rischio della strada ed il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione, per essere il rischio reso indispensabile dalla prestazione lavorativa e non determinato da libera scelta del lavoratore; quindi il rischio generico connesso all'utilizzazione dei mezzi di trasporto può ritenersi aggravato per la connotazione eziologica professionale, ed è coperto dall'assicurazione, quando l'impiego di tali mezzi sia necessario per raggiungere il posto di lavoro. Ne consegue che, se un lavoratore, per raggiungere il posto di lavoro dalla sua residenza, situata in luogo anche lontano da quello di lavoro, purché nei limiti di una distanza ragionevole, deve fare uso di un mezzo di trasporto e ricorre a un mezzo di trasporto pubblico (cioè al mezzo costituente lo strumento normale di mobilità delle persone e comportante il grado minimo di esposizione al rischio della strada), negli stretti limiti in cui esso sia necessario e in particolare attenendosi al percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro, è indennizzabile l'infortunio occorsogli in conseguenza del sinistro stradale che abbia coinvolto tale mezzo di trasporto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile il gravissimo infortunio che aveva colpito un lavoratore che stava compiendo su un autobus di linea il percorso Agira - Catania - richiedente poco più di un'ora -, al fine specifico di recarsi al lavoro, in orario al riguardo confacente, e attenendosi all'itinerario normale).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)