Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008 (Rv. 602029 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Garanzie fideiussorie prestate dal "de cuius" - Deducibilità - Condizioni - Insolvibilità del debitore garantito o impossibilità dell'azione di regresso - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI
In tema di imposta di successione, ed ai fini della determinazione della base imponibile, i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili. Pertanto le eventuali fideiussioni prestate dal "de cuius" non costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell'apertura della successione sussista l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso, con il conseguente effettivo depauperamento dell'attivo ereditario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)