Sez. 5, Sentenza n. 5969 del 14/03/2007 (Rv. 597039 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Obbligazione fideiussoria prestata dal defunto - Deducibilità ex art. 12 del d.P.R. n. 637 del 1972 - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (poi trasfuso nell'art. 20 del d.lgs. 31 ottobre 1990, 346), nel richiedere, affinché una passività sia deducibile, che il debito sia "esistente" alla data di apertura della successione, postula che esso abbia, in quel momento, i caratteri dell'attualità e della determinatezza dell'ammontare, perché solo in questo caso è configurabile un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario. Pertanto, la fideiussione (anche "omnibus") prestata dal dante causa intanto può costituire passività deducibile dall'asse ereditario in quanto al momento dell'apertura della successione sussista l'insolvibilità del debitore garantito oppure sussista in concreto l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso, non essendo deducibile dall'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, un debito che non sia certo e liquido.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)