Sez. 3, Sentenza n. 18364 del 11/03/2008 Ud. (dep. 07/05/2008) Rv. 240034 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Elemento psicologico - Colpa - Fine di lucro - Irrilevanza - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico della contravvenzione di deposito incontrollato è irrilevante il fine di lucro, in quanto si tratta di reato punibile a titolo di colpa consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, produttore dei rifiuti, li aveva fatti scaricare da un proprio dipendente su un fondo altrui, privo di recinzione, sostenendo di averlo fatto non per motivi economici ma per evitare intralcio al traffico; la Corte nel disattendere la tesi difensiva, ha enunciato il predetto principio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)