Sez. 3, Sentenza n. 35710 del 22/06/2004 Ud. (dep. 31/08/2004) Rv. 229562 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti - Provenienza dei materiali dall'esercizio di attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, quale previsto dall'art. 51, comma secondo, del D.L.vo 2 febbraio 1997 n. 22, non è richiesto che trattisi di materiali provenienti da attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, la cui abusiva effettuazione costituisce l'autonomo e diverso reato previsto dal comma primo del citato art. 51, collegato a quello di cui al comma secondo solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e non anche per la parte precettiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)