Sez. 2, Sentenza n. 10577 del 25/06/2012 (Rv. 622875 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Vendita del fondo assegnato a soggetto, condizioni o prezzo, diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967 - Stipulazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 386 del 1976 ed al pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Prescrizione quinquennale dell'azione - Decorrenza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
La vendita di un fondo assegnato da enti di sviluppo fondiario, conclusa successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386, dopo il pagamento della quindicesima annualità del prezzo - che ne comporta l'affrancazione automatica (in deroga all'art. 18, comma secondo, legge 12 maggio 1950 n. 230) - è sottoposta, per altri quindici anni (art. 10, commi secondo e sesto, della stessa legge n. 386 del 1976) alle limitazioni di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379, e perciò, se il fondo è alienato a soggetto, condizioni o prezzo diversi da quelli indicati nell'art. 4 di quest'ultima legge, il contratto è annullabile, ai sensi dell'art. 6 della medesima, su domanda di chiunque vi abbia interesse, prescrivendosi l'azione in cinque anni dalla sua stipulazione.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 2, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)