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Sez. 2, Sentenza n. 14565 del 30/07/2004 (Rv. 575130 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Vendita, a soggetto, condizioni, prezzo, diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 legge 379/1967, dopo l'entrata in vigore della legge 386/1976 e il pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Azione - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575130-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

La vendita di un fondo assegnato da enti di sviluppo fondiario, stipulata successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386, dopo il pagamento della quindicesima annualità del prezzo - che ne comporta l'affrancazione automatica (in deroga all'art. 18, comma secondo, legge 12 maggio 1950 n. 230) - è soggetta, per altri quindici anni (art. 10, commi secondo e sesto, stessa legge 386/1976) alle limitazioni di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379 e perciò, se il fondo è alienato a soggetto, condizioni e prezzo diversi da quelli indicati nell'art. 4 di quest'ultima legge, il contratto è annullabile, ai sensi dell'art. 6 della medesima, e l'azione, esperibile da chiunque vi ha interesse, si prescrive in cinque anni dalla sua stipulazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)