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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1367 del 19/01/2017 (Rv. 642733 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario ex art. 38 e ss del d.lgs. n. 385 del 1993 – Acquirente di singola unità immobiliare – Diritto alla suddivisione del finanziamento in quote ed al frazionamento dell’ipoteca iscritta sull’intero immobile – Pagamento integrale del prezzo di acquisto senza accollo di frazione del mutuo – Diritto alla cancellazione dell’ipoteca – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642733-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di mutuo fondiario, ex artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, l'acquirente di singola unità immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza parziale accollo del mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'intero fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale all'unità medesima, nonché il correlativo frazionamento, nei limiti di tale quota, dell'ipoteca predetta, ma non la cancellazione di questàultima, a tal fine occorrendo, invece, che, contestualmente o successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l'importo di tale quota, giacché, diversamente opinando, l'istituto di credito perderebbe la propria garanzia (parzialmente o totalmente, nel caso alienazione di tutte le unità immobiliari, senza accollo del finanziamento fondiario) pur senza essere stato soddisfatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)