diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4826 del 01/06/1987 (Rv. 453470 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 8 DEL CCNL 23 MARZO 1979 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN ORDINE AL CASO DI MALATTIA CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ED AL RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE ANCHE IN ASSISTENZA INDIRETTA E NON RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453470-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 8 DEL CCNL 23 MARZO 1979 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN ORDINE AL CASO DI MALATTIA CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ED AL RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE SOSTENUTE ANCHE IN ASSISTENZA INDIRETTA E NON RIMBORSATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è rimessa al Sindacato del giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 8 CCNL 23 marzo 1979 per i dipendenti dell'Alitalia - aveva ritenuto che in caso di malattia contratta per causa di servizio, il datore di lavoro dovesse rimborsare al dipendente tutte le spese di cura sostenute da quest'ultimo e non rimborsate dal servizio sanitario nazionale, anche se il lavoratore - anziché usufruire dell'assistenza diretta - si sia avvalso dell'assistenza indiretta ricorrendo a strutture private non convenzionate). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 23/03/1979 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)