Sez. 5 - , Sentenza n. 31013 del 02/11/2021 (Rv. 662786 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Cartella di pagamento - Successiva apertura della procedura di concordato preventivo - Conseguenze - Nullità della cartella - Esclusione - Quiescenza - Durata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)