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Sez. 1, Sentenza n. 25802 del 22/12/2015 (Rv. 637872 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Conseguenze - Sospensione della vendita da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637872-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA

La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 632, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)