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Sez. 2, Sentenza n. 3866 del 04/12/1969 (Rv. 344215 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - SERVITU DI LUCE - INAPPLICABILITA - OSSERVANZA - DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344215-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - SERVITU DI LUCE - INAPPLICABILITA - OSSERVANZA - DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - NECESSITA.*

L'art 907 cod civ disciplina la distanza delle costruzioni dalle vedute e prospetti e non anche dalle luci, di guisa che, ove siasi costituita una servitu di luce, il proprietario del fondo servente perde la facolta dominicale di chiudere l'apertura di luce, costruendo in aderenza, ma non assume anche l'Obbligo di osservare le distanze stabilite rispetto alle vedute o prospetti dalla norma su richiamata. Tuttavia, non potendo costruire in aderenza, dovra pur sempre rispettare le distanze tra costruzioni stabilite dall'art 873 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)