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Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 17/07/1973 (Rv. 365263 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - LIMITI - SERVITU DI LUCE - INAPPLICABILITA - LUCI - CHIUSURA - PRECLUSIONE - RISPETTO DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365263-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - LIMITI - SERVITU DI LUCE - INAPPLICABILITA - LUCI - CHIUSURA - PRECLUSIONE - RISPETTO DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - SUSSISTENZA.*

Presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina delle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art 907 cod civ e l'anteriorita dell'acquisto del diritto alla veduta sul fondo del vicino, all'Esercizio da parte del proprietario di questo della facolta di costruire, poiche, nell'ipotesi che si tratti di servitu di luce, il proprietario del fondo servente perde la facolta dominicale di chiudere l'apertura di luce, costruendo in aderenza, ma non assume anche l'Obbligo di osservare le distanze stabilite rispetto alle vedute o prospetti dalla surrichiamata norma; tuttavia, non potendo costruire in aderenza, dovra pur sempre rispettare le distanze tra costruzioni stabilite dall'art 873 cod civ. (Conf 3866/69, mass n 344215; 1356/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)