Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 15/12/1999 Ud. (dep. 14/02/2000) Rv. 215290 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice - Mancata riproposizione, ad opera di alcuna delle parti, della richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza - Lettura "ex officio" delle dichiarazioni già raccolte nel contraddittorio delle parti - Legittimità - "Ratio".
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Qualora, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del sopravvenuto mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni già raccolte nel contraddittorio delle parti e legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento. Dette dichiarazioni, infatti, in linea con quanto affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n.17 del 1994 e ordinanza n.99 del 1996) fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, per cui non può dirsi irragionevole o lesivo dei principi di oralità e di immediatezza che esse, mancando un'iniziativa rivolta alla rinnovazione del mezzo di prova, vengano, mediante la lettura, recuperate ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)