Sez. 1, Sentenza n. 41095 del 21/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230624 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento del giudice - Prove acquisite nella fase precedente - Utilizzabilità - Condizioni.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)