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Sez. 3, Sentenza n. 1014 del 14/04/1970 (Rv. 346532 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - 'CASA DEL DEBITORÈ - NOZIONE - SOGGIORNO OCCASIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346532-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - 'CASA DEL DEBITORÈ - NOZIONE - SOGGIORNO OCCASIONALE - ESCLUSIONE.*

L'espressione 'casa del debitorè contenuta negli articoli 513, 621 e 622 cod proc civ, vale ad indicare la casa ove il debitore medesimo abita indipendentemente dalla circostanza che vanti su di essa un diritto reale o personale di godimento. Tuttavia e necessario che la relazione del debitore coi luoghi nei quali dimora o esplica la sua attivita abbia un carattere di abitualita e di tendenziale stabilita, non essendo sufficiente un soggiorno meramente precario ed occasionale nei luoghi di altrui pertinenza per qualificare questi come casa del debitore, con le conseguenze che anche rispetto ai diritti dei terzi deriverebbero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)