Sez. 3, Sentenza n. 579 del 25/01/1979 (Rv. 396712 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - CONVIVENTI NON DEBITORI - OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART 619 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI EX ART 621 COD PROC CIV.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - PIGNORAMENTO PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE - CASA DEL DEBITORE - NOZIONE - CONVIVENTI NON DEBITORI - OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART 619 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI EX ART 621 COD PROC CIV.*
In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, per "casa del debitore", ai sensi degli artt 513, 621 e 622 cod proc civ, deve intendersi quella in cui egli abita di fatto e stabilmente, ancorche altri ne sia proprietario o eserciti su di essa diritti reali o di godimento, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art 619 cod proc civ, e fermi restando i limiti alla prova testimoniale stabiliti nel successivo art 621. (V 1410/70, mass n 346532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)