diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 26/02/1997 (Rv. 502670 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 19 D.L. n. 429 del 1982 - Rigetto per omessa indicazione di uno dei periodi di imposta - Presupposto - Inadempiuto ed accertato obbligo della dichiarazione dei redditi per tale periodo - Previa emissione di apposito avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502670-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, è legittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria rigetti l'istanza di condono per definizione automatica di cui all'art. 19 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, perché il contribuente ha omesso di indicare uno dei periodi di imposta ricompresi nel condono, dopo aver accertato - senza farne oggetto di apposito avviso di accertamento - che questi, pur non avendo presentato la relativa dichiarazione, era titolare di reddito imponibile e, quindi, anche per il periodo da lui escluso, soggetto d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)