Sez. 5, Sentenza n. 7171 del 16/05/2002 (Rv. 554485 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 38 della legge n. 413 del 1991 - Contenuto - Omessa inclusione di alcuni periodi d'imposta - Conseguenze - Nullità della dichiarazione - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'omessa inclusione, nella dichiarazione integrativa per definizione automatica ex art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di alcuni periodi d'imposta (da comprendere nella dichiarazione, ai sensi della norma stessa, a pena di nullità), non comporta di per sè l'invalidità della dichiarazione, qualora l'omissione sia imputabile ad errore materiale, avendo l'amministrazione l'obbligo, in base all'art. 57 della medesima legge n. 413 del 1991 - ed in conformità alla "ratio" della normativa sul condono, intesa a favorire la definizione delle pendenze tributarie -, di accertare quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)