Sez. 2, Sentenza n. 9056 del 21/01/2009 Ud. (dep. 27/02/2009) Rv. 243306 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Revoca di prove ammesse - Potere del giudice - Limiti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)