Sez. 6, Sentenza n. 12589 del 03/02/2004 Ud. (dep. 16/03/2004) Rv. 229017 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Potere di revoca di prove già ammesse - Obbligo di sentire le parti - Modalità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 495 comma quarto cod. proc. pen., è sufficiente che il giudice chieda alle parti di interloquire sull'andamento e lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale, senza che debba specificare quale tipo di provvedimento intenda assumere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)