Sez. 1, Sentenza n. 1311 del 27/04/1968 (Rv. 332890 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - INTRINSECA NATURA DELL'ATTO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - INTRINSECA NATURA DELL'ATTO.*
Le imposte di registro si applicano secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli Atti e dei trasferimenti, da desumersi dal documento sottoposto a registrazione, poiche e solo da tale documento che il fisco puo desumere la prova che il titolo o la Forma apparente non corrisponda alla sostanza ed agli effetti di quanto stipulato.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)