Sez. 3, Sentenza n. 4207 del 23/03/2001 (Rv. 545095 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE | Diritto del proprietario di effettuare sul fondo le opere occorrenti per il suo migliore sfruttamento - Sussistenza - Principio del "neminem laedere" - Applicabilità - Pregiudizio arrecato al proprietario del fondo limitrofo dalla realizzazione di dette opere - Responsabilità aquiliana - Configurabilità.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE
Il diritto di utilizzare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo e ove si tratti di un fondo di effettuare su di esso le opere necessarie per il suo migliore sfruttamento, resta soggetto al generale principio del "neminem laedere" per cui è configurabile la responsabilità aquiliana nei confronti del proprietario per opere realizzate senza l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza nel caso in cui arrechino pregiudizi a terzi, ivi incluso il proprietario del fondo vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)