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Sez. 2, Sentenza n. 3565 del 23/05/1988 (Rv. 458879 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DI EFFETTUARE SUL FONDO LE OPERE OCCORRENTI PER IL SUO MIGLIORE SFRUTTAMENTO - SUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL "NEMINEM LAEDERE" - APPLICABILITÀ - PREGIUDIZIO ARRECATO AL PROPRIETARIO DEL FONDO LIMITROFO DALLA REALIZZAZIONE DI DETTE OPERE - RESPONSABILITÀ AQUILIANA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458879-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DI EFFETTUARE SUL FONDO LE OPERE OCCORRENTI PER IL SUO MIGLIORE SFRUTTAMENTO - SUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL "NEMINEM LAEDERE" - APPLICABILITÀ - PREGIUDIZIO ARRECATO AL PROPRIETARIO DEL FONDO LIMITROFO DALLA REALIZZAZIONE DI DETTE OPERE - RESPONSABILITÀ AQUILIANA - CONFIGURABILITÀ.*

Il diritto del proprietario di utilizzare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, e, quindi, ove si tratti di un fondo, di effettuare su di esso le opere che ritenga occorrenti per il suo migliore sfruttamento, resta soggetto al generale principio del "neminem laedere". Ne consegue la configurabilità di responsabilità aquiliana a carico del proprietario medesimo, per opere realizzate senza l'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza, ove esse arrechino pregiudizio a terzi, ivi incluso il proprietario del fondo limitrofo (nella specie, modifiche del regime di deflusso delle acque di un canale, determinanti straripamento). (V 1952/72, mass n 359057);*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)