diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1525 del 11/02/2000 (Rv. 533734 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione al momento della proposizione della domanda di risoluzione.
Stato
decisa il 2000-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533734-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Poiché a norma dell'art. 1453 comma terzo cod. civ., il debitore inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione, il giudice nel valutare la gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod. civ.) non deve tener conto degli eventi successivi alla proposizione di detta domanda ma deve decidere in base alla situazione cristallizzata a tale momento (in applicazione di tale principio, la SC ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto giustificato l'inadempimento del promittente compratore che aveva rifiutato la conclusione del contratto definitivo di acquisto di un immobile sul quale era stata trascritta un'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, perché abusivo, benché in corso di causa fosse sopraggiunto il condono).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)