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Sez. 2, Sentenza n. 10632 del 29/11/1996 (Rv. 500891 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione - Criteri - Eventi successivi alla domanda di risoluzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500891-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Poiché a norma dell'art. 1453 comma terzo cod. civ., il debitore inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione, il giudice nel valutare la gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod. civ.) non deve tenera conto degli eventi successivi alla proposizione di detta domanda (nella specie, pretesi adempimenti tardivi), ma deve decidere in base alla situazione cristallizzata a tale momento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)