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Sez. 1, Sentenza n. 6704 del 02/12/2005 Cc. (dep. 22/02/2006) Rv. 233406 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Impossibilità dell'adempimento - Nozione - Onere probatorio gravante sul condannato per la dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento.
Stato
decisa il 2005-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233406-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)