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Sez. 1, Sentenza n. 4274 del 23/06/1988 (Rv. 459298 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO - FONDATEZZA DELLE RAGIONI ADDOTTE - PREVENTIVO CONTROLLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459298-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO - FONDATEZZA DELLE RAGIONI ADDOTTE - PREVENTIVO CONTROLLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VALIDITÀ.*

Nelle società cooperative, il recesso del socio, che l'art. 2526 cod. civ. si limita a disciplinare con riguardo a modalità di Esercizio ed effetti, non configura un diritto accordato in via generale, né può considerarsi spettante in tutte le ipotesi previste dall'art. 2285 cod. civ. per le società di persone, ma va riconosciuto solo in presenza di una specifica norma di legge (come quella contenuta nell'art. 2523 secondo comma cod. civ. quando vi sia divieto di cessione delle quote od azioni) o dell'atto costitutivo. La clausola di quest'ultimo, pertanto, che, nel contemplare il recesso del socio per sopravvenuta impossibilità di partecipazione all'ente, né subordini l'operatività ad un preventivo controllo del consiglio di amministrazione circa la fondatezza delle ragioni addotte, deve ritenersi legittima, perché non in contrasto con la disciplina legale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2523, Cod. Civ. art. 2526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)