Sez. 1, Ordinanza n. 2164 del 10/10/1967 Cc. (dep. 16/12/1967) Rv. 106339 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE - MISURE DI SICUREZZA - DISTINZIONE - APPLICAZIONE - ELEMENTI PER L'ACCERTAMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - NOZIONE - MISURE DI SICUREZZA - DISTINZIONE - APPLICAZIONE - ELEMENTI PER L'ACCERTAMENTO.*
La pericolosita, cui fa riferimento l'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n 1423, e quella sociale in senso lato, comprendente, da una parte, la semplice immoralita non costituente reato e, dall'altra, l'accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia raggiunta una prova sicura di reita per un delitto. Tale pericolosita, infatti, a differenza di quella richiesta dall'art 202 cod pen per l'applicazione di una misura di sicurezza, non e necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall'intera personalita del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purche gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omerta, la Mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilita economiche, le denunzie per delitti anche colposi. (Conf, per la prima parte, 100039, anno 1966; Conf, per la seconda parte, 1 (01536, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)