Sez. 5, Sentenza n. 15537 del 11/08/2004 (Rv. 575373 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici d'interesse storico o artistico - Imponibile - Determinazione - Criteri - Disciplina ex art. 11, secondo comma, legge n. 413/1991 - Applicabilità esclusiva.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico o artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene ad un canone superiore, e su tale norma non incide la successiva disciplina dettata dall'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge 9 dicembre 1998, 431, che opera esclusivamente sul piano privatistico con finalità di "apertura" del mercato immobiliare locativo, mentre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2003, ha escluso il contrasto del citato art. 11, come sopra interpretato, con i principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)