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Sez. 5, Sentenza n. 17685 del 21/11/2003 (Rv. 568357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici d'interesse storico od artistico - Imponibile - Determinazione - Criteri - Disciplina ex art. 11, secondo comma, legge n. 413/91 - Applicabilità esclusiva.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568357-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene ad un canone superiore, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'art.1, comma secondo, lett. a) della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)