diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1175 del 14/04/1972 (Rv. 357634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SERVITU PREDIALI).*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (SERVITU PREDIALI).*

Le eccezioni, essendo dirette unicamente al rigetto della domanda, possono essere proposte, per la prima volta, nel giudizio di appello, in quanto il divieto di cui all'art 345 cod proc civ riguarda esclusivamente le nuove domande. (nella specie i soccombenti in primo grado, che avevano sentito accogliere la domanda di demolizione di un manufatto da essi costruito nella porzione di un cortile di loro proprieta esclusiva, per l'accertata esistenza di una servitu di passaggio sul detto suolo a favore della restante parte del cortile di proprieta degli attori, avevano dedotto per la prima volta, come motivo di appello, l'inopponibilita ad essi della servitu, stipulata dal loro dante causa, per Mancanza di trascrizione. Nell'accogliere il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile in appello questa eccezione, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di cui in massima). (V 2665'69, mass n 342321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)