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Sez. 1, Sentenza n. 2665 del 18/07/1969 (Rv. 342321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. qualsiasi nuova eccezione e proponibile per la prima volta in appello, con il solo limite che il convenuto appellante non proponga istanze che vadano oltre il rigetto della domanda. (nella specie e stata ritenuta proponibile in appello l'eccezione, da esaminare incidenter tantum, di nullita di un brevetto per difetto di novita, al fine di contrastare la domanda di contraffazione). (V. 2847-68, massima n. 335532 507-68, massima n. 331575).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)