diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2964 del 29/04/1986 (Rv. 445973 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - ESENZIONE DALL'I.G.E. - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445973-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - ESENZIONE DALL'I.G.E. - INCLUSIONE.*

I benefici fiscali previsti dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729, con riguardo agli Atti e contratti occorrenti per la attuazione di opere stradali od autostradali, sono comprensivi dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata (nella specie, afferente il corrispettivo dell'appalto di dette opere), dato che l'art. 4 bis del d.l. 12 giugno 1982 n. 350, introdotto con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 530, che espressamente contempla quell'esenzione, configura norma di interpretazione autentica del citato art. 8, come tale avente efficacia retroattiva. (Conf 7160/83, mass n 431767).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350 art. 4 bis, Legge 07/08/1982 num. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)