Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1993 (Rv. 480176 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Malattia discontinua - Comporto per sommatoria - Esclusione espressa da parte della disciplina collettiva - Conseguenze - Comporto secco in relazione ad ogni singola malattia - Applicazione prevista da clausole contrattuali - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
La disciplina collettiva, come può escludere espressamente il comporto per sommatoria con riguardo a malattie discontinue (più o meno frequenti o più o meno intervallate nel tempo), con la conseguente applicabilità, in tal caso, dei congegni risolutori previsti in via generale per la parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, così ben può disporre, nella medesima ipotesi di malattie discontinue, l'applicazione di un comporto secco in relazione ad ogni singola malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)