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Sez. L, Sentenza n. 1757 del 18/02/1995 (Rv. 490515 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Comporto per sommatoria per c.d. eccessiva mobilità - Determinazione in base all'equità integrativa con riferimento al composto contrattuale per il caso di malattia unica con ricaduta - Liceità - Contestazioni sotto il profilo del difetto di logicità e congruità della motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490515-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE

La decisione del giudice di merito che, nel determinare - in base all'equità c.d. integrativa richiamata dall'art. 2110 cod. civ. - il periodo di comporto per sommatoria in riferimento a una pluralità di episodi morbosi (c.d. eccessiva morbilità), si attenga alla misura stabilita dal contratto collettivo per il caso di malattia unica con ricaduta non può essere utilmente criticata in sede di legittimità dal lavoratore interessato sotto il profilo del difetto di logicità e congruità della motivazione, poiché così facendo il giudice ha utilizzato la misura del comporto prevista per gli stati morbosi più lunghi e impegnativi, per cui è previsto il trattamento di maggiore tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)