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Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 06/06/1973 (Rv. 364492 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - REVOCA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364492-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - REVOCA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dei motivi che possono giustificare la revoca del provvedimento di decadenza dall'assunzione della prova, previsti dagli artt 208 cod proc civ e 104 delle Disposizioni di attuazione allo stesso codice, e rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che, se congruamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimita. (Conf 1417/68, mass n 333056).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)