Sez. 1, Sentenza n. 29097 del 05/06/2003 Cc. (dep. 09/07/2003) Rv. 225219 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà per lo straniero espulso - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È inammissibile per manifesta infondatezza dei presupposti di legge, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., la richiesta avanzata dallo straniero - espulso ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 286 del 1998, e per il quale è previsto il divieto di rientrare nel territorio dello Stato per cinque anni - di affidamento al servizio sociale e di semilibertà, non essendo possibile instaurare una interazione tra condannato e servizio sociale, presupposto su cui si basano i due istituti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)