Sez. 1, Sentenza n. 5951 del 01/02/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216092 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione dal territorio dello Stato eseguita prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 - Rientro non autorizzato - Illiceità penale - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Allorché, successivamente ad espulsione dal territorio dello Stato, eseguita prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 - abrogatrice della contravvenzione prevista dall'art. 151 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e contestualmente ripristinatrice di analoga figura di reato, ma in termini più favorevoli, perché punitiva della sola violazione infraquinquennale del divieto di rientro - lo straniero vi faccia ritorno senza autorizzazione, la sua condotta, dopo quella data, ricade nell'ambito di applicazione della legge sopravvenuta, sicché non è punibile qualora risulti che il rientro sia avvenuto oltre il quinquennio dalla data dell'avvenuta espulsione. Non risultano precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 151 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 com. 13 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 11 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 47, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)