Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 15/10/1968 (Rv. 336270 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE DELL'EREDE BENEFICIARIO - ESTENSIONE ANCHE ALLE COSE OGGETTO DI LEGATO - COAMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL LEGATARIO - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE DELL'EREDE BENEFICIARIO - ESTENSIONE ANCHE ALLE COSE OGGETTO DI LEGATO - COAMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL LEGATARIO - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Sia nella Forma della liquidazione individuale (art. 495 cod. civ.) sia piu ancora nella Forma della liquidazione concorsuale (art. 498 e e segg. cod. civ.) i poteri di amministrazione nonche di disposizione con le cautele prescritte dalla legge, che l'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, ha rispetto all'eredita in generale si estendono anche alla cosa legata, la quale e e rimane soggetta al potere e quindi all'ingerenza dell'erede, potendosi solo, per alcuni riflessi, ammettere una coamministrazione dato che anche il legatario ha interessi da tutelare. In ogni caso, pero, i poteri di amministrazione e disposizione del legatario non possono sovrapporsi a quelli dell'erede rendendo inefficienti gli Atti di gestione e disposizione, che a quest'ultimo appaiono migliori per raggiungere i fini della liquidazione. (in applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva riconosciuto al coniuge superstite legatario usufruttuario ex lege di una quota maggioritaria di godimento rispetto al bene ereditario oggetto di locazione, l'Esercizio di una specie di ius prohibendi ex artt. 1105 e 1108 cod. civ. rispetto all'atto dispositivo compiuto dall'erede beneficiario mediante l'instaurazione dell'Azione intesa a far cessare per morosita o per scadenza del termine convenzionale la locazione gia stipulata dal de cuius).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 495, Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)