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Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 12/11/1979 (Rv. 402492 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - RILASCIO DEI BENI EREDITARI - IN GENERE - CURATORE DELL'EREDITA RILASCIATA - POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - ESTENSIONE ALLA COSA LEGATA - INCONCILIABILITA CON IL PRINCIPIO DEL TRAPASSO IMMEDIATO DEL LEGATO DAL DEFUNTO AL LEGATARIO - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONE DELLA COSA LEGATA - PRESUPPOSTO - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI - ATTRIBUZIONE IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1979-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402492-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA - RILASCIO DEI BENI EREDITARI - IN GENERE - CURATORE DELL'EREDITA RILASCIATA - POTERI DI AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - ESTENSIONE ALLA COSA LEGATA - INCONCILIABILITA CON IL PRINCIPIO DEL TRAPASSO IMMEDIATO DEL LEGATO DAL DEFUNTO AL LEGATARIO - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONE DELLA COSA LEGATA - PRESUPPOSTO - POTERE DI RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI - ATTRIBUZIONE IMPLICITA.*

I poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, rispetto all'eredita in generale, spettano anche al curatore della eredita rilasciata a norma dell'art 507 cod civ, in quanto allo stesso va riconosciuta la qualita di sostituto dell'erede, nonche di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che il curatore e legittimato a compiere gli Atti di gestione e di disposizione da lui ritenuti idonei per conseguire i fini della liquidazione, anche con riguardo alla cosa legata, essendo questa vincolata al soddisfacimento dei concorrenti interessi dei creditori e dello erede. Ne cio e inconciliabile con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario, perche l'acquisto del legatario e sottoposto alla condizione che i beni del patrimonio ereditario siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori, sicche, in caso contrario, il curatore ex art 507 cod civ puo disporre della cosa legata, in virtu di un potere di rappresentanza dei creditori, implicitamente attribuitogli dalla legge, nell'ambito dell'ufficio di liquidazione di cui e investito. (V 3294/68, mass n 336270).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 495, Cod. Civ. art. 507

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)