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Sez. L, Sentenza n. 23732 del 17/09/2008 (Rv. 604885 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Esecuzione forzata nei confronti della P.A. - Art. 14 della legge n. 30 del 1997 - "Spatium deliberandi" in favore della P.A. - Inizio dell'esecuzione o intimazione del precetto prima del decorso dei sessanta giorni. Conseguenze - Utilità dell'intimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604885-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28.2.1997, n. 30, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione. L'introduzione normativa di siffatto "spatium deliberandi" in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)