Sez. 3, Sentenza n. 6346 del 21/03/2011 (Rv. 617426 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Nei confronti della P.A. - Art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 - "Spatium deliberandi" in favore della P.A. - Inizio dell'esecuzione o intimazione del precetto prima del decorso di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo - Preclusione - Violazione del divieto - Conseguenze - Inefficacia del precetto.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale "spatium deliberandi" costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)