Sez. 1, Sentenza n. 45773 del 02/12/2008 Cc. (dep. 11/12/2008) Rv. 242572 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per manifesta infondatezza - Procedura "de plano" - Contrasto con gli artt. 111, comma secondo Cost. e 6, comma primo Conv. eur. dir. uomo - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di esecuzione, la dichiarazione "de plano" della inammissibilità dell'opposizione manifestamente infondata è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non contrasta con gli artt. 111, comma secondo, della Costituzione e 6, comma primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non impongono l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e dell'oralità ad ogni tipo di decisione preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)