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Sez. 2, Sentenza n. 43619 del 07/09/2023 Cc. (dep. 27/10/2023) Rv. 285195 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Rigetto della richiesta di revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione proposto da difensore privo di procura speciale ad hoc - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285195-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente che il difensore abbia ottenuto la procura speciale per la proposizione dell'istanza di revocazione, ove non sia stato espressamente previsto che essa estenda i propri effetti anche al grado di giudizio rispetto al quale la richiesta è, di fatto, proposta).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)