Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 276080 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE | Istanza di revisione - Declaratoria di inammissibilità - Ricorso per cassazione proposto da difensore privo di procura speciale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)