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Sez. 5, Sentenza n. 22317 del 03/11/2010 (Rv. 615826 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato - Rimborso - Termine di decadenza introdotta dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 - Entrata in vigore della norma - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615826-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso di imposte, il termine di decadenza di quarantotto mesi, riguardante le ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, introdotto (con decorrenza dall'1 gennaio 2001) dall'art. 34, quinto comma, della legge n. 388 del 2000 (che ha modificato l'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973), non si applica alle ipotesi in cui il prelievo illegittimo operato dallo Stato si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, e continua invece, a trovare applicazione, in tale ipotesi, il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che la domanda di rimborso sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 388 cit.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)