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Sez. 5 - , Sentenza n. 4574 del 15/02/2019 (Rv. 652506 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato - Rimborso - Termine di decadenza introdotta dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 - Entrata in vigore della norma - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652506-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso di imposte, il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per le ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti, introdotto (con decorrenza dall'1 gennaio 2001) dall'art. 34, comma 5, della l. n. 388 del 2000 (che ha modificato l'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973), non si applica alle ipotesi in cui il prelievo illegittimo operato dallo Stato si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma, e continua invece, a trovare applicazione, in tale ipotesi, il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che la domanda di rimborso sia successiva all'entrata in vigore della l. n. 388 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)